Le cinture di sicurezza posteriori sono obbligatorie dal 1989, anche se in molti ancora lo ignorano. Giusto allora che si faccia un po’ di chiarezza a riguardo. Può accadere che il passeggero all’interno di un’automobile, soprattutto quando seduto nei sedili posteriori, dimentichi di allacciare la cintura di sicurezza ritenendola non necessaria. Un errore che può portare alla perdita di punti sulla patente.
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Come funzionano le cinture di sicurezza posteriori?
Le cinture di sicurezza posteriori sono dispositivi di sicurezza che vengono installati sui sedili posteriori delle automobili. Sono progettate per proteggere gli occupanti durante un incidente stradale o una frenata brusca, impedendo loro di essere sbalzati fuori dai sedili o di urtare gli interni dell’auto.
Le cinture di sicurezza posteriori sono costituite da una banda di tessuto resistente, che viene fissata al telaio dell’auto e si aggancia a una fibbia di sicurezza. Quando indossate correttamente, le cinture di sicurezza posteriori forniscono un punto di ancoraggio sicuro per gli occupanti del sedile posteriore.
In caso di incidente o frenata improvvisa, le cinture di sicurezza posteriori si attivano automaticamente, trattenendo gli occupanti e prevenendo movimenti improvvisi che potrebbero causare lesioni. La forza dell’impatto viene distribuita in modo uniforme sull’addome e sul petto, riducendo al minimo il rischio di lesioni gravi.
Cinture di sicurezza posteriori: sono obbligatorie?
Esaminando l’Art. 172 del Codice della Strada si evince che dal 27 aprile 1989 il loro utilizzo in auto sia divenuto obbligatorio per tutti, senza distinzioni tra conducente del veicolo e passeggeri. La legge sulle auto in circolazione è ferrea e non ammette eccezioni in nessuna situazione di marcia.
La legge stabilisce che:
tutti coloro che viaggiano in auto, a prescindere dal fatto di sedersi davanti o dietro ed in qualsiasi situazione di marcia (quindi anche in caso di fermata), sono obbligati ad utilizzare le cinture
Tale norma è solo predisposta al fine di prevenire, o comunque limitare, qualsivoglia danno in caso di incidente stradale.
Le cinture di sicurezza posteriori e l’assicurazione in caso di incidente
Attenzione, perchè come abbiamo detto, le cinture sono un obbligo di legge. Se facciamo un incidente e i passeggeri non hanno indossato le cinture di sicurezza posteriori, l’assicurazione potrebbe non risarcire completamente il danno patito dal conducente o dal passeggero, ritenendo che vi sia un loro concorso di responsabilità nel procurarsi il danno subito.
Su quali veicoli è obbligatorio usare le cinture di sicurezza posteriori?
Il vincolo normativo riguarda non solo chi è al volante, ma anche le persone a bordo dei veicoli che si trovano nel sedile posteriore e che spesso si ritengono esenti dall’obbligo. Secondo la disposizione, l’obbligo della cintura di sicurezza per ogni persona a bordo, riguarda:
- Le autovetture di tutti i modelli
- Gli autoveicoli che sono destinati al trasporto merce
- Gli autobus e i pullman della scuola di recente immatricolazione
- I quadricicli leggeri, come le minicar, che hanno una carrozzeria chiusa
- I passeggeri all’interno dei taxi
- I passeggeri all’interno di autoveicolo a noleggio con conducente
La disposizione è uguale per tutti i Paesi europei. Le auto, soprattutto quelle di nuova immatricolazione, sono omologate con cinture di sicurezza su ogni sedile proprio per confermare un obbligo vigente già da diverso tempo, che mira a prevenire o attenuare le conseguenze degli incidenti stradali.
L’utilizzo delle cinture di sicurezza nei posti posteriori del veicolo, non è quindi una scelta, come molti sostengono, ma un obbligo, esattamente come l’utilizzo delle cinture di sicurezza nei posti anteriori del veicolo.
C’è l’obbligo di cinture di sicurezza posteriori su camper?
Ricordiamo che le cinture sono un elemento indispensabile per la sicurezza, e che tutti i passeggeri devono viaggiare con le cinture allacciate. A livello normativo, esistono due casi:
- sui camper che fin dall’origine non sono muniti di ancoraggi e cinture di sicurezza, guidatore e passeggeri sono esentati dall’obbligo di installazione di cinture di sicurezza. In questo caso non possono essere trasportati i bambini di età inferiore ai 3 anni su questo tipo di veicolo. I bambini di altezza inferiore a 150 cm e peso inferiore a 36 kg, possono essere trasportati solo sui sedili posteriori quando sono accompagnati da una persona di minimo 16 anni
- sui camper che fin dall’origine sono muniti di ancoraggi e cinture di sicurezza solo nei sedili anteriori, è obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza anteriori. Non c’è obbligo di installazione di cinture di sicurezza nei sedili posteriori. In questo caso i bambini di età inferiore ai 3 anni possono essere trasportati unicamente utilizzando i seggiolini ed i dispositivi di ritenuta di tipo omologato.
Quali sono le esenzioni alle cinture di sicurezza posteriori?
Una serie di eccezioni, sono dettagliate dal comma 8 dell’articolo 172 del CdS, ovvero i casi in materia di “esenzioni cinture di sicurezza posteriori” che riguardano principalmente ragioni fisiche o motivi professionali.
Esenzioni per ragioni fisiche
Vi sono particolari condizioni fisiche (documentate da certificazione medica rilasciata da un professionista) considerate le quali, fare uso dei dispositivi di ritenuta comporterebbe un aggravio di rischio o un impedimento vero e proprio al benessere del passeggero o dell’automobilista.
Il caso più comune è quello delle donne in avanzato stato di gravidanza o che stiano affrontando una gravidanza a rischio.
Possono esservi delle altre circostanze, come quelle in cui la persona sia affetta da patologie particolari o che presenti condizioni fisiche che costituiscono una controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza.
Il certificato medico dovrà indicare la durata di validità e dovrà riportare il simbolo specifico previsto dalla direttiva 91/671/CEE (una “X” apposta al di sopra di una sagoma al volante mentre indossa le cinture di sicurezza). Ovviamente il certificato, su richiesta, dovrà essere esibito alle forze dell’ordine.
Esenzioni per motivi professionali
Tutti coloro che lavorino nelle forze di polizia e nei corpi di polizia municipale e provinciale e delle forze armate possono non utilizzare le cinture di sicurezza. Ma questo non sempre, bensì solo durante l’espletamento di un servizio di emergenza.
Anche i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e del servizio sanitario, sempre durante un servizio di emergenza, sono esentati dall’obbligo previsto dall’art. 172 CdS.
Rientrano nella stessa categoria anche gli appartenenti ai servizi di vigilanza, regolarmente riconosciuti, mentre effettuano scorte.
Sono esentati anche i conducenti dei veicoli adibiti ad operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, quando si trovino in aree urbane, industriali e artigianali. A questi si aggiungono, poi, gli istruttori di guida, durante il loro lavoro.
Ultimo, ma non meno importante, è il punto che riguarda i passeggeri dei veicoli autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi, adibiti al trasporto locale, mentre circolano in zona urbana.
Cinture di sicurezza posteriori: multe e quanti punti patente si perdono
Nonostante la normativa preveda l’obbligo sia delle cinture di sicurezza anteriori sia posteriori, in Italia quest’ultime non sono sempre utilizzate nel modo corretto.
Oltre agli obblighi sono previste delle sanzioni, soprattutto monetarie. Infatti, l’automobilista che non fa uso dei dispositivi di ritenuta dovrà pagare una multa che va dagli 81,00 euro fino ad arrivare ai 326,00 euro.
Anche i passeggeri hanno il dovere di utilizzare la cintura di sicurezza, altrimenti dovranno pagare una multa che varia dai 74,00 euro ai 299,00 euro. Se i passeggeri sono dei minori ne risponderà il conducente stesso in quanto è tenuto alla sua sorveglianza.
La normativa prevede un’ulteriore sanzione nel caso in cui venga alterato od ostacolato il corretto funzionamento del dispositivo. In questo caso il passeggero o il conducente dovrà pagare dai 40 euro ai 163 euro.
A chi tolgono i punti patente: guidatore o passeggero?
La Cassazione si è recentemente pronunciata sulla questione con una sentenza del 2017. Il caso riguardava la morte di una donna, sbalzata fuori dall’auto in occasione di un incidente stradale. La vittima non indossava la cintura di sicurezza.
I giudici della Suprema Corte hanno confermato il principio ormai costante in giurisprudenza: il conducente è obbligato ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza. Non solo. Se il passeggero stesso rifiuta di indossarla, il conducente ha il dovere di non farlo salire a bordo o, in alternativa, di non iniziare o proseguire la marcia.
Qual è la conseguenza?
Se il passeggero subisce lesioni o purtroppo muore, la responsabilità penale ricade sul conducente del mezzo (se il sinistro è dovuto a sua colpa). Quest’ultimo potrà rispondere del reato di lesioni stradali o di quello di omicidio stradale, riducendo in questo caso il risarcimento agli eredi in proporzione alla responsabilità del trasportato. Ciò avviene perché il conducente stesso, non imponendo a bordo l’obbligo della cintura, viola quelle regole di diligenza e prudenza che la circolazione stradale inevitabilmente richiede di rispettare, andando incontro a punizioni esemplari che vanno dai 2 ai 7 anni di reclusione (L. n. 41/2016, 589 bis e 590 bis).
La decurtazione dei punti, (per legge 5 punti), viene disposta nei seguenti casi e solo nei confronti del conducente:
- quando il conducente non utilizza la cintura di sicurezza
- quando il passeggero minorenne non utilizza la cintura o non è assicurato su apposito seggiolino e il conducente rappresenta la persona in quel momento tenuta alla sua vigilanza.
In sostanza il conducente risponde con il pagamento della multa e la perdita dei punti quando è direttamente responsabile della violazione perché egli stesso o il minore a lui affidato non usano le cinture.
Cinture di sicurezza per auto d’epoca: obblighi ed esenzioni
L’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per quelli posteriori viene meno per alcune classi di autovetture in determinate circostanze. Scopriamo insieme quali.
Come si legge nella Circolare n. B53/2000/MOT del 22 giugno 2000 diramata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, “l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti d’attacco”.
In altre parole, risultano esenti dall’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza tutte quelle auto d’epoca che non dispongano fin dalla prima immatricolazione degli appositi attacchi per le cinture nella carrozzeria e le vetture che siano state immatricolate prima del 1976.
Se i proprietari di molte auto d’epoca possono tirare un sospiro di sollievo, occorre ricordare che le cinture di sicurezza sono fondamentali per prevenire danni fisici al conducente e ai passeggeri del veicolo. Pur non incorrendo in multe salate, installare le cinture di sicurezza sui veicoli storici appare una scelta di buon senso per gli automobilisti.
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