Il terribile incidente avvenuto pochi giorni fa, con il coinvolgimento del grande atleta Alex Zanardi con la sua handbike, al quale mandiamo un grandissimo in bocca al lupo affinché la sua situazione possa migliorare rapidamente, ha riportato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla sicurezza nelle manifestazioni ciclistiche.
Se da una parte va ricordato il grande sforzo fatto dalla Federciclismo con corsi di formazione e nuove norme introdotte proprio nel 2020 grazie ai provvedimenti del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, c’è da dire che anche in una semplice pedalata non organizzata, come accade a milioni di cicloamatori sulle strade italiane, il fattore principale è sempre quello del rispetto del Codice della Strada.
Secondo ASAPS, quando ad essere coinvolto nel sinistro stradale è un personaggio pubblico o uno sportivo, i processi mediatici sono immediati. E spesso tali processi non sono suffragati da utili conoscenze di norme e di circolari. Sono infatti in corso le indagini sull’incidente di Pienza (SI) con la magistratura e gli organi di polizia stradale che stanno ricostruendo minuto per minuto la dinamica, che ha visto il coinvolgimento anche di un mezzo pesante.
Nel caso di Alex, è stata coinvolta una “handbike”, un tipo di veicolo che sempre più spesso transita sulle nostre strade, per permettere a coloro che sono diversamente abili di sviluppare e svolgere pienamente uno sport tra i più belli e passionali, come il ciclismo.
Handbike e Codice della Strada
Mentre proseguono le indagini, in molti si sono chiesti com’è regolamentata la circolazione delle Handbike sulle strade? In una circolare del 27 Dicembre 2017, il Ministero dell’Interno ha dato precise indicazioni agli organi di Polizia Stradale quando alcuni di essi avevano contestato proprio il divieto di utilizzo sulle strade della “handbike” a due o tre ruote. Vediamola integralmente:
Prot. n. 300/A/9648/17/104/1 – Roma, 27 dicembre 2017
OGGETTO: Handbike. Circolazione sulle strade – Classificazione come velocipede
La Federazione Ciclistica Italiana, facendosi portavoce di alcune problematiche che interessano le società ciclistiche del settore paraolimpico, ha rappresentato che alcuni organi di polizia hanno contestato ad alcuni loro atleti il divieto di utilizzo sulle strade della cosiddetta “Handbike”, una bicicletta a due o tre ruote, destinata ad atleti con ridotta o nulla possibilità di deambulazione, che è mossa a propulsione muscolare attraverso una pedaliera azionata con le braccia.
In proposito questa Direzione, acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene di dover precisare che la circolazione di tali veicoli è sempre ammessa sulle strade con le modalità ed alle condizioni previste per la circolazione dei velocipedi. Infatti, queste macchine, che sono mosse a propulsione muscolare, non possono essere qualificate, in nessun caso, come ausili medici destinati all’uso esclusivo degli invalidi ai sensi dell’art. 46 CDS ma, se non superano le dimensioni ed i limiti di massa previsti dall’art. 50 CDS, devono essere qualificate come velocipedi.