Sarà attiva da domani mercoledì 1° settembre 2021 la nuova ZTL di Milano sui Navigli. Si tratta di una zona con traffico limitato permanente serale in via Ascanio Sforza sul Naviglio Pavese. Entro la fine del 2021 verrà effettuata la posa e l’accensione di due telecamere: una in via Scoglio di Quarto, all’incrocio con Corso Manusardi, l’altra in via Pavia, all’altezza dell’ultimo torna indietro prima dell’incrocio con via Ascanio Sforza.
Indice
- Giorni e orari in cui la ZTL è attiva
- Le vie della ZTL
- I limiti di velocità
- Permessi e deroghe
- Importi delle multe
- Archiviazione in caso di errori
Giorni e orari
La nuova ZTL di Milano Navigli sarà attiva:
- il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo
- il venerdì dalle ore 19 fino alle ore 6 del lunedì.
Le vie coinvolte nella nuova ZTL
La nuova ZTL Milano Navigli riguarderà le seguenti vie:
- Ascanio Sforza dall’intersezione con via Scoglio di Quarto all’intersezione con via Conchetta,
- via Scoglio di Quarto dall’intersezione con l’accesso al parcheggio interrato di corso Manusardi (esclusa) a via Ascanio Sforza
- Via Privata Fratelli Bettinelli
- Via Giuseppe Lagrange
- via Pavia nel tratto tra Ascanio Sforza e primo varco utile per l’inversione (per un’estensione di circa 20 metri).
I nuovi limiti di velocità nella ZTL Milano Navigli
Nella nuova ZTL, vige il limite di velocità a 15 km/h sulle seguenti strade:
- in via Scoglio di Quarto, mantenendo il senso unico in direzione Ascanio Sforza;
- in via Bettinelli e via Lagrange, la prima mantenendo il doppio senso di marcia, la seconda mantenendo l’attuale senso unico direzione corso S. Gottardo, in entrambe rimane la possibilità di parcheggiare per i residenti;
- in via Pavia, nel breve tratto compreso tra via Ascanio Sforza e il primo torna indietro, a doppio senso di marcia;
Permessi e deroghe
Vediamo a chi è consentito il transito e la sosta, in deroga al provvedimento:
- ai residenti e ai domiciliati
- ai velocipedi
- ai mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia
- ai veicoli di supporto a manifestazioni, a eventi e a servizi essenziali, previa autorizzazione del competente Comando di zona della Polizia Locale
- ai veicoli adibiti alla pulizia e alla manutenzione stradale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni
- ai taxi e ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente non superiori ai nove posti, incluso il conducente, diretti all’interno della Ztl, limitatamente alle operazioni di carico e scarico passeggeri.
- è consentito il solo transito ai possessori di box o posto auto situato all’interno delle aree private il cui accesso avviene dalle vie comprese nella Ztl.
Quant’è la multa se si entra senza avere il permesso
I distratti ed i “furbetti” pagano caro l’ingresso nella ZTL non avendone diritto. Le multe vanno da un minimo di 80 euro fino ad un massimo di 335 euro. Come negli altri tipi di sanzioni, se il pagamento avviene entro 5 giorni dall’emissione, è possibile ottenere uno sconto pari al 30%.
Archiviazione in caso di errore nella multa
E’ possibile però chiedere l’archiviazione della sanzione e c’è un evidente errore da parte del Comune, come in caso di:
- veicolo autorizzato ad accedere aalla ZTL oggetto della sanzione;
- il veicolo è registrato per il trasporto di persone con invalidità, espone regolarmente il contrassegno e il titolare era a bordo quando è stata rilevata l’infrazione;
- errata rilevazione del numero di targa;
- veicolo ceduto in data antecedente l’accertamento della violazione;
- il veicolo è stato rubato alla data dell’accertamento della violazione;
- l’importo è stato pagato entro i 5 giorni indicati dall’accertamento d’infrazione, ma in seguito l’Amministrazione ha comunque notificato il verbale;
- il proprietario del veicolo è deceduto e la data del decesso è successiva a quella della violazione;
In questi casi è necessario scaricare e compilare il modulo dal sito del Comune di Milano che corrisponde al proprio caso e inviarlo, insieme a tutta la documentazione indicata al suo interno all’indirizzo email: [email protected].
L’istanza non sostituisce il ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del Codice della Strada, pertanto non interrompe il termine di 60 giorni per il pagamento della sanzione in misura ridotta.
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