Mascherina in automobile

Zona rossa e spostamenti in automobile: le risposte alle domande più frequenti

Tutte le risposte ai dubbi ed alle domande più frequenti

Spostamenti in automobile nella zona rossa: cosa si può fare e cosa no? Come spesso accade le regole non sono chiarissime e si prestano ad interpretazioni. Vediamo allora le risposte alle domande più frequenti riguardo ai tanti dubbi secondo quanto indicato sul sito del Governo.

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Quali sono le regole sugli spostamenti in zona rossa? È consentito andare a trovare amici o parenti? 

In area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

  • per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma
  • il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case dentro e fuori regione
  • fino al 27 marzo 2021 nelle zone rosse non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute

 

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? 

Sì, con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

 

È consentito raggiungere le concessionarie di auto e moto per effettuare l’assistenza, acquistare un veicolo nuovo, consegnare un veicolo da rottamare, ecc.?

Sì: i concessionari sono autorizzati a restare aperti in quanto considerati essenziali. L’acquisto dei beni e servizi da esse erogati, quindi ad esempio auto nuove o usate, si configura in termini di necessità.

 

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”? 

La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Chi non si trovi d’accordo in merito a quanto scritto sul verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente può fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Gli spostamenti devono sempre essere giustificati? È necessario produrre un’autodichiarazione? 

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili).

E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

Posso fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui abito? 

Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti verso altri Comuni. Laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

 

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? E se sono in un altro Comune o Regione? Possono venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli? 

Sì, in quanto si tratta di una condizione di necessità. Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni e Regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune o Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

 

Se si va a casa di parenti o amici si deve comunque rispettare il coprifuoco delle 22? Oppure si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? 

Il rientro a casa deve sempre avvenire tra le 5 del mattino e le 22.00 su tutto il territorio nazionale nelle zone dal giallo al rozzo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 sono esclusivamente quelli comprovati di lavoro, necessità o salute.

 

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi? 

Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

 

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro? 

È possibile ma fortemente sconsigliato. Questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

 

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

  • Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
  • Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
  • Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità o con abituale periodicità e frequenza. Ad esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 ed il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle seconde case ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

 

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