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UE boccia la richiesta di diritti d’autore per le auto a noleggio con autoradio

Niente sovrattassa sulle autoradio

Quando ci sono richieste riguardanti diritti d’autore è vietato riderci sopra, anche quando la situazione oltrepassa i limiti dell’assurdo.

No, non ci riferiamo alle radio accese nei bar o nei negozi, i quali devono pagare una licenza per il solo fatto di far ascoltare ai propri clienti un po’ di musica. E no, in questo caso non c’entra l’italiana SIAE, ma le svedes STIM e SAMI.

Il caso nasce cinque anni fa in Svezia, quando un avvocato ha chiesto che le compagnie di autonoleggio pagassero una licenza perché le vetture erano equipaggiate con autoradio. Dal momento che “il pubblico” poteva noleggiare le automobile ed ascoltare la radio, questo costituiva un “atto di comunicazione” al pubblico stesso, e che sarebbe stata richiesta una licenza separata. Il caso è arrivato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea che ha stabilito proprio in questi giorni che il noleggio di auto non costituisce un “atto di comunicazione” al pubblico.

In particolare, la Corte (Quinta Sezione) ha stabilito che, mettendo a disposizione del pubblico autoveicoli equipaggiati con impianti radio, le società di noleggio di autoveicoli non compiono un “atto di comunicazione” al pubblico di opere protette. Questa interpretazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento secondo cui le società di noleggio di autoveicoli metterebbero a disposizione dei propri clienti spazi che la Stim e la SAMI qualificano come “pubblici”, vale a dire gli abitacoli degli autoveicoli di noleggio, in cui sarebbe possibile fruire di oggetti protetti per mezzo degli impianti radio di cui gli autoveicoli stessi sarebbero muniti. Infatti, la messa a disposizione di spazi di tal genere, al pari della fornitura degli impianti radio stessi, non costituisce un atto di comunicazione. Dalla giurisprudenza della Corte emerge, peraltro, che la natura privata o pubblica del luogo in cui avviene la comunicazione resta irrilevante (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 50).

Quindi, in pratica viene stabilito che le persone non noleggiano auto allo scopo di ascoltare musica e che le società di noleggio non includono  un’offerta musicale speciale: noleggiano unicamente veicoli. Questa volta, alle società che vorrebbero porre balzelli ovunque mettendo sul piatto il diritto d’autore, è andata male.

 

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