Guida all’obbligo di cinture di sicurezza posteriori in camper, con informazioni su esenzioni, sanzioni e responsabilità del conducente.
Quando si viaggia in camper è obbligatorio indossare le cinture di sicurezza posteriori? Per rispondere a questa domanda innanzitutto vogliamo ricordare che le cinture sono un elemento indispensabile per la sicurezza, e che tutti i passeggeri devono viaggiare con le cinture allacciate.
A livello normativo, esistono due casi:
- sui camper che fin dall’origine non sono muniti di ancoraggi e cinture di sicurezza, guidatore e passeggeri sono esentati dall’obbligo di installazione di cinture di sicurezza. In questo caso non possono essere trasportati i bambini di età inferiore ai 3 anni su questo tipo di veicolo. I bambini di altezza inferiore a 150 cm e peso inferiore a 36 kg, possono essere trasportati solo sui sedili posteriori quando sono accompagnati da una persona di minimo 16 anni.
- sui camper che fin dall’origine sono muniti di ancoraggi e cinture di sicurezza solo nei sedili anteriori, è obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza anteriori. Non c’è obbligo di installazione di cinture di sicurezza nei sedili posteriori. In questo caso i bambini di età inferiore ai 3 anni possono essere trasportati unicamente utilizzando i seggiolini ed i dispositivi di ritenuta di tipo omologato.
Quali sono le esenzioni alle cinture di sicurezza posteriori?
Una serie di eccezioni alle cinture di sicurezza, sono dettagliate dal comma 8 dell’articolo 172 del CdS, ovvero i casi in materia di “esenzioni cinture di sicurezza posteriori” che riguardano principalmente ragioni fisiche o motivi professionali.
Esenzioni per ragioni fisiche
Vi sono particolari condizioni fisiche (documentate da certificazione medica rilasciata da un professionista) considerate le quali, fare uso dei dispositivi di ritenuta comporterebbe un aggravio di rischio o un impedimento vero e proprio al benessere del passeggero o dell’automobilista.
Il caso più comune è quello delle donne in avanzato stato di gravidanza o che stiano affrontando una gravidanza a rischio.
Possono esservi delle altre circostanze, come quelle in cui la persona sia affetta da patologie particolari o che presenti condizioni fisiche che costituiscono una controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza.
Il certificato medico dovrà indicare la durata di validità e dovrà riportare il simbolo specifico previsto dalla direttiva 91/671/CEE (una “X” apposta al di sopra di una sagoma al volante mentre indossa le cinture di sicurezza). Ovviamente il certificato, su richiesta, dovrà essere esibito alle forze dell’ordine.
Esenzioni per motivi professionali
Tutti coloro che lavorino nelle forze di polizia e nei corpi di polizia municipale e provinciale e delle forze armate possono non utilizzare le cinture di sicurezza. Ma questo non sempre, bensì solo durante l’espletamento di un servizio di emergenza.
Anche i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e del servizio sanitario, sempre durante un servizio di emergenza, sono esentati dall’obbligo previsto dall’art. 172 CdS.
Rientrano nella stessa categoria anche gli appartenenti ai servizi di vigilanza, regolarmente riconosciuti, mentre effettuano scorte.
Sono esentati anche i conducenti dei veicoli adibiti ad operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, quando si trovino in aree urbane, industriali e artigianali. A questi si aggiungono, poi, gli istruttori di guida, durante il loro lavoro.
Ultimo, ma non meno importante, è il punto che riguarda i passeggeri dei veicoli autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi, adibiti al trasporto locale, mentre circolano in zona urbana.
Cinture di sicurezza posteriori: punti sulla patente e multe
Nonostante la normativa preveda l’obbligo sia delle cinture di sicurezza anteriori sia posteriori, in Italia quest’ultime non sono sempre utilizzate nel modo corretto. Oltre agli obblighi sono previste delle sanzioni, soprattutto monetarie. Infatti, l’automobilista che non fa uso dei dispositivi di ritenuta dovrà pagare una multa che va dagli 81,00 euro fino ad arrivare ai 326,00 euro.
Anche i passeggeri hanno il dovere di utilizzare la cintura di sicurezza, altrimenti dovranno pagare dai 74,00 euro ai 299,00 euro. Se i passeggeri sono dei minori ne risponderà il conducente stesso in quanto è tenuto alla sua sorveglianza.
La normativa prevede un’ulteriore sanzione nel caso in cui venga alterato od ostacolato il corretto funzionamento del dispositivo. In questo caso il passeggero o il conducente dovrà pagare dai 40 € ai 163 €.
Cinture di sicurezza posteriori: a chi tolgono i punti patente?
La Cassazione si è recentemente pronunciata sulla questione con una sentenza del 2017. Il caso riguardava la morte di una donna, sbalzata fuori dall’auto in occasione di un incidente stradale. La vittima non indossava la cintura di sicurezza.
I giudici della Suprema Corte hanno confermato il principio ormai costante in giurisprudenza: il conducente è obbligato ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza. Non solo. Se il passeggero stesso rifiuta di indossarla, il conducente ha il dovere di non farlo salire a bordo o, in alternativa, di non iniziare o proseguire la marcia.
Qual è la conseguenza?
Se il passeggero subisce lesioni o purtroppo muore, la responsabilità penale ricade sul conducente del mezzo (se il sinistro è dovuto a sua colpa). Quest’ultimo potrà rispondere del reato di lesioni stradali o di quello di omicidio stradale, riducendo in questo caso il risarcimento agli eredi in proporzione alla responsabilità del trasportato. Ciò avviene perché il conducente stesso, non imponendo a bordo l’obbligo della cintura, viola quelle regole di diligenza e prudenza che la circolazione stradale inevitabilmente richiede di rispettare, andando incontro a punizioni esemplari che vanno dai 2 ai 7 anni di reclusione (L. n. 41/2016, 589 bis e 590 bis).
La decurtazione dei punti, (per legge 5 punti), viene disposta nei seguenti casi e solo nei confronti del conducente:
- quando il conducente non utilizza la cintura di sicurezza
- quando il passeggero minorenne non utilizza la cintura o non è assicurato su apposito seggiolino e il conducente rappresenta la persona in quel momento tenuta alla sua vigilanza.
In sostanza il conducente risponde con il pagamento della multa e la perdita dei punti quando è direttamente responsabile della violazione perché egli stesso o il minore a lui affidato non usano le cinture.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!