Per fare un po’ di chiarezza in materia è necessario analizzare le disposizioni emanate negli ultimi anni in materia di micromobilità.
L’ultima Legge di Bilancio (Legge 27 dicembre 2019 n. 160) all’art. 1 comma 75 ha stabilito: “I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e di velocità definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”
Quindi il richiamo al decreto 4 giugno 2019 è esplicito. Il suddetto decreto ha esplicitamente statuito che: “…le presenti disposizioni non si applicano alle macchine per uso di bambini e per uso invalidi né ai velocipedi, quali definiti rispettivamente ai sensi degli art. 46 e 50 del citato codice della strada”. Ed ancora, all’art. 5 ha stabilito quali requisiti debbano avere gli utenti e le norme di comportamento.
Dalla normativa di cui al decreto 4 giugno 2019 è evidente quindi l’intenzione di tenere bene distinti i monopattini elettrici dai velocipedi. Vi è pertanto un contrasto tra le due disposizioni.
Come abbiamo già detto, nella legislazione italiana con riferimento al Codice della Strada non ci sono norme che parlano specificatamente dei monopattini elettrici ma si può affermare con certezza che, in base alla potenza del motore elettrico, possono essere classificati come acceleratori di velocità o ciclomotori.
La locuzione “acceleratore di velocità” potrebbe fare riferimento alla creazione di una categoria a sé stante, aggiuntiva rispetto alla suddivisione dei mezzi di trasporto elencati dall’art. 47 del Codice della Strada, oppure potrebbe più semplicemente riferirsi a tutti i mezzi anomali capaci di fare guadagnare velocità, che non posseggono requisiti per essere qualificati altrimenti e sulla base della normativa esistente (art. 47 e 59 del Codice della Strada) è perciò evidente che un acceleratore di velocità non può essere un veicolo e nemmeno un velocipede (bicicletta). Infatti tali mezzi sono definiti in maniera specifica nel Codice della Strada e devono possedere determinate caratteristiche.
Quindi giustamente il decreto 4 giugno 2019 ha voluto tenere distinta la categoria “monopattini elettrici” e gli altri veicoli di micro-mobilità elettrica, dalle altre categorie esplicitamente previste dal Codice della Strada.
Sarebbe opportuno quindi che il legislatore, a termine della sperimentazione, emanasse una normativa ad hoc per tali mezzi che stabilisse: le caratteristiche strutturali, requisiti degli utilizzatori, percorsi permessi e relative norme di comportamento.
Dott.ssa Giovanna Galione