E’ fatto obbligo indossare la mascherina in auto e mantenere il distanziamento all’interno dell’automobile, ma solo in determinati casi, come da testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Attenzione perché non si parla specificatamente di veicoli quanto invece di “luoghi al chiuso“. Considerando però le norme precedenti, assumiamo che anche l’automobile o il mezzo pubblico siano considerati come luoghi al chiuso.
Vediamo allora il testo integrale del decreto legge:
“Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di
protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”
Quindi, riassumendo, è ancora in vigore l’obbligo di mascherina all’interno di tutti i luoghi al chiuso tranne le abitazioni private ed all’aperto quando non sia possibile rispettare il distanziamento sociale. Le uniche eccezioni valgono per i bambini di età inferiore ai 6 anni e chi è soggetto a disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
Vale sempre il consiglio, pandemia o meno, di curare l’igiene personale e di lavarsi accuratamente le mani.
Per quanto riguarda i trasporti pubblici, è obbligatorio l’uso della mascherina quando si viaggia su tutti i mezzi pubblici, compresi treni ed aerei.
Obbligo mascherina in auto: cosa dice la normativa
In automobile tutti i passeggeri devono rispettare le regole valide nei luoghi pubblici e privati, quando sono presenti persone non conviventi. Quindi portare la mascherina di protezione quando si viaggia in automobile è obbligatorio ogni qual volta all’interno del veicolo è presente anche un solo passeggero non convivente anche se si tratta di un famigliare. Attenzione, perché la mascherina deve essere indossata correttamente senza compromettere la visuale del guidatore e la sicurezza stradale. Se sul sedile posteriore c’è una sola persona, deve sedersi dal lato opposto a quello del guidatore.
Mascherina in auto: quando non è obbligatoria
Non è obbligatoria quando si viaggia da soli e quando si viaggia con persone conviventi. Non è necessaria la mascherina per i bimbi di età inferiore a 6 anni.
Mascherina in taxi: è obbligatoria?
Le regole per le auto private valgono anche per i taxi e gli NCC.
In auto senza mascherina obbligatoria: le multe e le sanzioni
Le forze dell’ordine dopo aver verificato che si è verificata la violazione dell’obbligo di mascherina in automobile, possono multare il trasgressore con una sanzione da 533 €, ridotta a 373,34 € se si paga entro cinque giorni.
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