Il prestanome che si era intestato fittiziamente 300 auto, è stato individuato e multato. Brutte storie delle dei prestanome che vengono pagati profumatamente per fare da “test di legno”.
Il motivo è chiaro: intestare un’automobile ad un altra persona significa eludere tutta una serie di controlli. Ebbene, un uomo residente dalle parti di Caserta è stato scoperto e multato dalla Polizia Stradale di Siena durante un controllo.
Secondo quanto scoperto dalle forze dell’ordine, l’uomo era l’intestatario della ragguardevole cifra di 300 automobili, probabilmente neanche di tale valore storico da far pensare ad un “semplice” collezionista. Dovrà pagare una multe di 500 euro e contestualmente la Polstrada ha chiesto al Pra la cancellazione d’ufficio di tutti i veicoli intestati fittiziamente.
Un fenomeno che preoccupa anche per il numero. Per dare l’idea, nella sola provincia di Isernia, la Polizia Stradale ha individuato 20.000 automobili in quattro anni.
C’è da dire che l’intestazione fittizia di veicoli, pratica sotto sottovalutata, costituisce un grave illecito. L’introduzione dell’art. 94-bis, che riportiamo integralmente più sotto, ha dato un efficace strumento per contrastare il fenomeno. Questa norma prevede infatti la cancellazione d’Ufficio dal P.R.A. e dall’Archivio nazionale dei Veicoli. In questo modo, grazie al provvedimento di cancellazione dal Pra, nel caso in cui dovesse essere controllato un veicolo precedentemente intestato al prestanome questo sarà confiscato ed il conducente sanzionato.
Art. 94. bis Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
Nuovo codice della strada”, decreto legislativo. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III – DEI VEICOLI
Capo III – VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione III – DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
Art. 94-bis.(1) – La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché’ al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma e’ soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione e’ disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l’accertamento e’ divenuto definitivo.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.
(1) Articolo introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).