Non è così frequente, ma può capitare. Stiamo parlando di un incidente con un’auto della scuola guida, mentre si stanno frequentando le lezioni per prendere la patente. Di chi è la colpa: dell’allievo o dell’istruttore? Chi copre i danni? E quando si sta prendendo la patente A per la moto, visto che in questo caso l’allievo è da solo in sella, ma comunque seguito dall’istruttore?
Approfondiamo l’argomento e analizziamo un caso concreto molto particolare: quello di un motociclista tamponato da un’auto della scuola guida durante una lezione di guida per il conseguimento della patente A.
Incidente con un’auto della scuola guida: di chi è la colpa?
Le auto della scuola guida, così come le moto, sono ovviamente assicurate, in linea di massima con la kasko, quindi c’è sempre una compagnia che risponde dei danni. La maggior parte delle volte la responsabilità è in capo all’istruttore, ma occorre sempre che l’allievo presti attenzione, perché in alcuni casi l’autoscuola potrebbe rivalersi su di lui per ottenere un risarcimento.
La responsabilità dell’istruttore o condivisa
La scuola guida può essere ritenuta responsabile di un incidente in due modalità: con responsabilità esclusiva o condivisa con l’allievo. La responsabilità esclusiva si verifica quando l’istruttore fornisce indicazioni sbagliate o poco prudenti, quando porta l’allievo in luoghi non adatti per la lezione di guida, oppure quando, essendoci i doppi comandi, non ha fatto tutto il possibile per evitare l’impatto.
Invece, la responsabilità condivisa si configura quando l’istruttore non riesce ad intervenire per prevenire un incidente causato dall’errore dell’allievo, o quando l’intervento è tardivo o inefficace. È chiaro che questa responsabilità dipende dalla reale possibilità dell’istruttore di agire o meno.
La responsabilità dell’allievo
La questione principale è determinare, a seconda delle situazioni, il livello di colpa. In alcuni casi, è possibile che l’intera responsabilità ricada sull’allievo, soprattutto quando l’incidente è dovuto esclusivamente alla sua negligenza, imprudenza o violazione delle norme del Codice della Strada. Infatti, prima di mettersi alla guida, l’allievo ha il dovere di conoscere accuratamente le regole. E questo obbligo non viene meno anche quando si è sotto la supervisione di un istruttore durante l’esercitazione.
Cosa accade per le moto della scuola guida?
Per le moto della scuola guida valgono in linea di massima le stesse indicazioni che abbiamo scritto per le auto: l’istruttore ha colpa se responsabile dell’atteggiamento poco prudente dell’allievo o se lo ha condotto in tragitti poco idonei alla scuola guida, ma l’allievo deve sempre prestare molta attenzione e osservare le regole del Codice della Strada, visto che si trova da solo su un mezzo a due ruote.
Il caso concreto: lo scontro tra moto e auto della scuola guida
Prendiamo un caso molto particolare: durante una lezione di guida per il conseguimento della patente A l’allievo motociclista frena in modo brusco durante l’immissione in un incrocio e viene tamponato dall’auto guidata dall’istruttore. La moto e, ancor di più, l’auto riportano dei danni. Di chi è la colpa?
Trattandosi di un tamponamento la responsabilità è sicuramente dell’istruttore in auto, che non ha tenuto la distanza di sicurezza seguendo il mezzo a due ruote, ma potrebbe esserci un concorso di colpa, se appurato che l’allievo in moto ha tenuto un comportamento di guida imprudente, ad esempio frenando all’improvviso per il mancato rispetto della precedenza all’incrocio. Quindi, la responsabilità dipende dai casi, ma tanto l’allievo quanto l’istruttore sono chiamati all’attenzione e al rispetto delle regole stradali. Tanto più che si tratta di una lezione di guida e che, quindi, chi è al volante o davanti al manubrio non è ancora in possesso della licenza.