Una domanda tipicamente estiva: è consentito guidare in ciabatte o infradito o meno, in conformità alla normativa vigente? C’è da dire che il divieto di guidare in ciabatte è stato tolto nel 1993, quindi è possibile scegliere cosa indossare, oppure guidare a piedi nudi. La nuova norma è ispirata al buon senso, senza distinzioni tra i tipi di calzature.
In estrema sintesi si da importanza alla situazione e non ci sono scarpe da utilizzare, o al contrario non utilizzare. Se ci pensate, è tutto da dimostrare ad esempio che guidare con scarpe con il tacco sia meno pericoloso che guidare in ciabatte o infradito.
Tutto bene? Si, ma attenzione che il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi.
Guidare in ciabatte: cosa dice il Codice della Strada
Il Codice della Strada stabilisce che sia l’automobilista a dover applicare il buon senso in modo da garantire una efficace sicurezza durante la guida. Attenzione però, perché in caso di incidente le ciabatte potrebbero diventare un elemento di colpa, se venisse dimostrato che il loro utilizzo non era compatibile in quella determinata situazione. A questo punto ci sarebbero conseguenze pesanti nel risarcimento dei danni.
E’ possibile che in caso di controllo vengano contestati gli articoli 140 e 141 del codice della strada:
- Art. 140: Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale.
- Art. 141: Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
In questo caso è possibile far ricorso al Giudice di Pace, dimostrando che la guida non è stata influenzata dalla mancanza di scare.
In caso di incidente con guida in ciabatte, la Polizia di Stato potrebbe redarre il verbale individuando come causa dell’incidente l’inadeguatezza delle calzature, l’assicurazione potrebbe decidere di rivalersi sull’automobilista.
La situazione è piuttosto verosimile anche perché nel 1978 la Cassazione aveva deciso che “Lo slittamento del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito, ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa“.