In caso di guida in stato di ebbrezza, la patente viene revocata anche con la prescrizione del reato. Vediamo insieme la sentenza del Consiglio di Stato del 2019, che ci permette di fare luce su questo importante tema.
Guida in stato di ebbrezza
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 416/2019)
Nell’anno 2013 il Tribunale di Firenze condannava un automobilista per il reato previsto e punito dall’art. 186 comma 2, lett. C) e commi 2 bis e 2 sexies del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza un motociclo ed avere cagionato in tali condizioni un sinistro stradale.
La sentenza veniva confermata in sede di appello. La Corte di Cassazione annullava la sentenza dichiarando la sopravvenuta prescrizione del reato. A seguito di tale antefatto la Prefettura disponeva nei confronti dell’automobilista la revoca della patente, in pretesa “applicazione della sentenza dell’Autorità Giudiziaria”.
Avverso il provvedimento della Prefettura, l’automobilista proponeva ricorso al Tar, il quale si dichiarava sprovvisto di giurisdizione.
Avverso tale sentenza l’automobilista proponeva appello al Consiglio di Stato, il quale respingeva il ricorso, affermando che:
“L’art. 186, comma 2 bis, del Codice della Strada dispone che “..Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”.(..)
In pedissequa applicazione della disposizione in parola, l’amministrazione, nel caso in esame, ha disposto la revoca della patente quale misura automatica scaturente dal verificarsi dell’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186 C.d.S.
Né è possibile ritenere che l’automatismo della misura in argomento sia venuto meno in ragione del fatto che il procedimento penale incardinato nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis C.d.S. si è concluso con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Tale eventualità è contraddetta sia dall’art. 168 ter, comma 2, del Codice penale, il quale, regolamentando la specifica ipotesi qui in esame, prevede espressamente che “l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge” sia dall’art. 224, comma terzo, Codice della Strada (rientrante nel capo II, sezione II, del titolo VI, richiamato dall’art. 186 comma 2 bis) ai sensi del quale “La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria.
Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili”
Dott.ssa Giovanna Galione
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