confisca dell'auto

Confisca dell’auto: cos’è, quanto dura e differenza con il sequestro.

Cos'è la confisca dell'automobile, la confisca amministrativa e quella penale, come funziona e cosa succede a livello burocratico.

Cos’è la confisca dell’auto e quanto dura. Come funziona la confisca amministrativa, quella penale e la differenza con il sequestro.

La confisca dell’auto è un provvedimento a carattere sanzionatorio, attraverso il quale la Pubblica Amministrazione acquisisce la proprietà di un bene. Il provvedimento di confisca dell’auto può essere emesso nell’ambito di un procedimento amministrativo, ovvero confisca amministrativa, o giudiziario, ovvero confisca penale.

sequestro confisca

La confisca amministrativa

La confisca dell’auto è prevista come sanzione accessoria conseguente alla violazione di norme del Codice della Strada. In particolare, l’emissione del provvedimento di confisca è disciplinato dall’art. 213 CdS, il quale prevede l’emissione del provvedimento di confisca a cura del Prefetto. La trascrizione al PRA del provvedimento di confisca richiesto ai sensi dell’art. 213 è esente da tributi e emolumenti, così come espressamente previsto al comma 3 bis dell’art.

La confisca penale

Il codice penale e numerose leggi speciali prevedono la confisca come misura di sicurezza patrimoniale nei confronti di beni che siano direttamente o indirettamente collegati al reato per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna. La confisca penale è prevista all’art. 240 c.p. ed è disposta dal giudice, in via facoltativa, per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e che ne costituiscono il prodotto o il profitto e, in via obbligatoria, per le cose la cui produzione, uso e detenzione costituiscono reato.

Oltre all’ipotesi generale, prevista dall’art. 240 c.p., la confisca è stata introdotta come misura sanzionatoria per specifici reati quali ad es. l’art. 416 bis comma 7 c.p. (associazione mafiosa), art. 644 c.p. (usura), l’art. 301 bis DPR n. 43/1973 per il reato di contrabbando, art. 322 ter c.p. (delitti contro la P.A.).

La differenza tra il sequestro e la confisca

La differenza tra la confisca ed il sequestro è tutto nella finalità e nella durata. Il sequestro è una misura cautelare e provvisoria mentre la confisca è una pena accessoria che si caratterizza per la sua definitività

Come funziona la confisca dell’auto

A differenza di altre misure cautelari come il sequestro o il fermo amministrativo, la confisca non crea un semplice vincolo alla libera disponibilità del bene, bensì priva il soggetto destinatario del provvedimento del diritto di proprietà sul bene, che viene acquisito dallo Stato tramite l’Agenzia del Demanio.

Il provvedimento di confisca dell’auto viene annotato al PRA d’ufficio su richiesta delle Autorità competenti. Queste possono essere ad esempio la Prefettura per le confische amministrative oppure l’Agenzia Nazionale per i beni confiscati per le confische penali. I veicoli sono quindi intestati a a “Erario dello Stato Via XX Settembre 97 00187 ROMA “e inserendo in Archivio il Codice fiscale n. 80207790587.

I provvedimenti di confisca vengono trasmessi solo agli Uffici PRA ai fini dell’annotazione in Archivio della situazione giuridico patrimoniale del veicolo, mentre non viene richiesta agli UMC l’annotazione nell’ Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV), trattandosi di veicoli che generalmente sono venduti all’asta o alienati al custode acquirente ai sensi dell’art. 214 bis e per i quali non vi è la necessità da parte delle Autorità procedenti di effettuare l’aggiornamento della carta di circolazione in capo all’Erario dello Stato.

In alcuni casi, però, i veicoli confiscati vengono utilizzati per la circolazione su strada in quanto assegnati in uso, anche temporaneo, a Organismi Pubblici o alle Forze di Polizia o affidati in custodia giudiziaria, in caso di imprese confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per consentire la continuazione dell’attività di impresa.

In tali casi, quindi, si pone la necessità di emettere un documento di circolazione aggiornato, che riporti l’intestazione del veicolo all’Erario dello Stato e con annotazione temporanea del soggetto utilizzatore, così come previsto nella lett. circ. DT nr. 15513 del 10/7/2014

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 98/2017, che ha introdotto il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà la cui emissione presuppone l’allineamento degli Archivi PRA e ANV, si pone, quindi, la necessità che le confische vengano annotate in entrambi gli Archivi.

L’Ufficio PRA che ha ricevuto la richiesta di annotazione di un provvedimento di confisca, deve effettuare l’annotazione d’ufficio in Archivio e contestualmente, deve trasmettere il provvedimento di confisca, tramite PEC, all’omologo Ufficio UMC che deve anch’esso procedere all’annotazione d’ufficio del provvedimento nell’ANV.

Analogamente, qualora il provvedimento di confisca amministrativa dovesse essere notificato dalla Prefettura prima all’UMC, in ottemperanza alle nuove disposizioni introdotte nell’art. 213 CdS, l’UMC deve provvedere a trasmettere con PEC all’omologo Ufficio PRA il provvedimento in questione al fine di procedere all’annotazione d’Ufficio in Archivio.

 

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