Se l’etilometro non è omologato e tarato, l’eventuale verbale è nullo.
CORTE DI CASSAZIONE: ORDINANZA N. 1921 del 24.01.2019
NULLO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO A MEZZO ETILOMETRO SE LA P.A. NON FORNISCE LA PROVA DELLA TARATURA, OMOLOGAZIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO
Il caso prende le mosse dall’opposizione presentata da un’automobilista avverso un processo verbale di contravvenzione elevato a suo carico in ordine alla violazione dell’art. 186, comma 2, lett. a) c.d.s, in quanto risultato positivo all’alcoltest.
L’automobilista aveva contestato l’illegittimità del controllo effettuato per assenza delle indicazioni relative alle verifiche CSRPAD, nonché per il mancato riscontro dell’avvenuta taratura annuale il cui esito positivo avrebbe dovuto essere riportato nel libretto dell’apparecchio di rilevazione (c.d. etilometro).
Il ricorso veniva respinto dal Giudice di Pace.
Avverso tale decisione l’automobilista proponeva appello che veniva respinto dal Tribunale. Il particolare il
giudice di appello riteneva che la prova contraria in ordine alla legittimità dell’accertamento in discorso
doveva fornirla il contravventore e che l’art. 379 del regolamento di esecuzione del c.d.s del 1992 si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, senza prevedere alcuna ulteriore prescrizione la cui violazione avrebbe potuto determinare l’inutilizzabilità delle prove acquisite.
L’automobilista propone ricorso per Cassazione denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell’onere della prova nonché degli artt. 3, 22, 23 della legge 689/1981. La Cassazione nell’accogliere il ricorso dell’automobilista afferma che:
“In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del c.d. “alcooltest” è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l’onere della prova del completamento espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A., poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria”.
Dott.sa Giovanna Galione