[titolo_sezione]Esenzione bollo disabili[/titolo_sezione]
Esenzione bollo auto permanente per disabili
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è prevista in caso di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992
- handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
- persone non vedenti o sordomute assolute
- persone invalide pluriamputate
- persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse adattati in funzione dell’invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi. L’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che sia necessario presentare nuovamente la domanda. Se l’auto viene venduta è necessario comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.