In Italia non è possibile utilizzare autovelox nascosti, a differenza di quanto avviene in altri Paesi. Il Codice della Strada articolo 142, prescrive infatti che dispositivi come autovelox, tutor o telelaser debbano essere segnalati e visibili. Questo perché il focus per la legislazione italiana è la sicurezza stradale.
E’ quindi necessario che i rilevatori di velocità nella loro interessa siano accompagnati con cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione al codice della strada.
Ricordiamo che per la “direttiva Maroni” non è possibile utilizzare autovelox all’interno di veicoli che non abbiano le insegne delle forze di polizia, le cosiddette auto civetta, o che siano nascoste nella vegetazione.
La Cassazione ha inoltre stabilito che la multa è nulla anche quanto lo strumento per la verifica della velocità è fisso con l’apparecchio nascosto nell’auto civetta delle forze dell’ordine. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare le auto con i contrassegni delle forze dell’ordine, è necessario usare un lampeggiante blu sul tetto della vettura.
Se quindi il requisito della visibilità si riferisce sia alla segnaletica sia alle postazioni autovelox mobili e fisse, c’è da dire che non necessariamente debbano essere poste su tratti di strada rettilinei. E’ infatti possibile che la vista possa essere ostruita da curve o alberi. Attenzione che parliamo di ostruzione alla vista, non camuffamento. L’autovelox comunque non deve essere mai nascosto in maniera “dolosa”, per ingannare l’automobilista.
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