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L’assicurazione è obbligatoria per i veicoli parcheggiati, ma non nei box o garage privati

Perché l'assicurazione auto è obbligatoria anche per i veicoli parcheggiati, ma non nei garage o box privati. Cosa dice la normativa.

Le nuove regole per l’assicurazione auto in Italia: cosa cambia e come adeguarti alla nuova normativa. Non credere alle bufale!

A partire dal 23 dicembre dell’anno scorso, modifiche legislative hanno introdotto nuove norme riguardanti l’assicurazione dei veicoli. Secondo questa nuova regolamentazione, è richiesto di assicurare le automobili non solo quando sono in movimento, ma anche quando sono parcheggiate, includendo i parcheggi in aree private e non pubblicamente accessibili.

Questa informazione, diffusa ampiamente online, ha generato parecchia confusione e dubbi, anche per una certa disinformazione o disinvoltura con la quale è stata trattata. Molti hanno mal interpretato la norma, pensando che fosse necessario assicurare anche le auto parcheggiate nei garage privati o nei box auto. Tuttavia, questa è una interpretazione errata e non allineata con l’intento originale della legge e con il contesto che l’ha preceduta.

Cosa dice la nuova legislazione

Analizzando la legislazione esistente prima della riforma, è evidente che precedentemente l’assicurazione era obbligatoria solo per i veicoli in transito su strade pubbliche o in parcheggi privati aperti al pubblico, come quelli nei centri commerciali o presso le stazioni di servizio. Gli incidenti in aree private non accessibili al pubblico, come i cortili di condomini con accesso ristretto, non erano compresi.

Il Decreto Legge n. 184 del 2023, che come accennato è entrato in vigore il 23 dicembre scorso, attua la Direttiva Europea n. 2021/2118. Questa direttiva si basa su decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Cassazione italiana, con l’obiettivo di fornire copertura assicurativa anche in aree condominiali dove si verificano frequentemente incidenti, come per esempio investimenti di bambini.

La legge stabilisce che l’assicurazione è obbligatoria indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo o dal luogo in cui si trova, sia in movimento che fermo. Tuttavia, secondo l’interpretazione corrente, i garage privati, sono classificati come fabbricati e non come terreni, e non rientrano quindi nell’obbligo di assicurazione.

In particolare, al punto 5:

… la Corte di giustizia ha precisato che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. La direttiva 2009/103/CE non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto». Tale circostanza potrebbe verificarsi se il veicolo non è utilizzato ai sensi dell’articolo 3, primo comma, di tale direttiva, dal momento che la sua funzione abituale è, ad esempio, un «uso in quanto fonte di energia industriale o agricola». Nell’interesse della certezza del diritto, è opportuno tener conto di tale giurisprudenza nella direttiva 2009/103/CE introducendovi una definizione di «uso del veicolo».

Differenza tra cortile condominiale e garage o box privato

La riforma mira quindi ad estendere la copertura assicurativa ai cortili condominiali con accessi controllati, ma non ai garage privati o ai giardini di abitazioni monofamiliari, dove il rischio di interazione con terzi è minimo.

La norma prevede anche la possibilità di sospendere temporaneamente l’assicurazione, supportando l’interpretazione che i garage privati sono esclusi dall’obbligo.

Quindi, in estrema sintesi, non è richiesto assicurare le auto nei propri garage, mentre l’assicurazione rimane obbligatoria nei cortili condominiali condivisi.

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