La vendita di auto usate tra privati può spesso portare a situazioni complicate, soprattutto quando emergono difetti non noti al momento della transazione. Tra l’altro, se siete in procinto di vendere la vostra auto, qui i consigli per fare foto perfette degli interni.
Proviamo a fare un esempio di un venditore che, dopo aver ceduto un’auto usata, si è trovato di fronte alla scoperta di un guasto importante da parte dell’acquirente. Il venditore aveva portato l’auto dal meccanico prima della vendita per assicurarsi che tutto fosse in ordine. Tuttavia, pochi giorni dopo la transazione, l’acquirente ha riscontrato una grave perdita d’acqua, la cui causa non era stata determinata.
Il venditore può essere ritenuto responsabile? Come deve comportarsi in questa situazione, considerando che non è stato stipulato alcun contratto specifico, se non il passaggio di proprietà?
La clausola del “visto e piaciuto”
È diffusa l’idea che la clausola “visto e piaciuto” possa esonerare il venditore da qualsiasi responsabilità. Tuttavia, questa convinzione è spesso mal interpretata. L’articolo 1490 del Codice Civile stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che il bene venduto sia privo di vizi che lo rendano inidoneo all’uso a cui è destinato o ne diminuiscano il valore. Tale responsabilità può essere derogata solo con un patto espresso, che in questo caso non è avvenuto.
La Cassazione ha chiarito che la clausola “visto e piaciuto” è efficace solo per i difetti visibili o facilmente accertabili, come danni alla carrozzeria, ma non per quelli occulti, che possono emergere solo con un uso prolungato del veicolo.
Come procedere in caso di guasti
Dato che il venditore ha fatto controllare l’auto da un meccanico prima della vendita, è importante determinare se il difetto riscontrato fosse presente già prima della transazione e se possa essere considerato un guasto comune per il grado di usura dell’auto. Inoltre, bisogna valutare se il difetto incide significativamente sul valore del veicolo.
Se l’acquirente richiede un rimborso sostanziale, è consigliabile che il venditore consulti un legale per analizzare la questione. La normativa non fornisce criteri specifici per stabilire quanto un difetto debba incidere sul valore dell’auto. Per esempio, se il costo della riparazione è metà del prezzo di vendita dell’auto, sarà certamente rilevante; se invece è solo una frazione minore, potrebbe non esserlo. Sarà il giudice a determinare l’importanza del difetto in caso di disaccordo tra le parti.
Consigli per un accordo amichevole
Qualora si decida di condividere i costi della riparazione, è opportuno redigere una scrittura privata in cui si specifica che il venditore contribuisce ai costi senza riconoscere responsabilità, e che l’acquirente rinuncia a ulteriori rivalse. Un documento redatto da un avvocato può offrire maggiori garanzie e tranquillità ad entrambe le parti.
Per evitare controversie, è sempre meglio stipulare un contratto scritto che dettagli le condizioni della vendita, includendo eventuali clausole che escludano la responsabilità per vizi occulti. Anche uno scambio di email chiaro e dettagliato può essere sufficiente.
Una chiara comprensione delle normative e delle clausole applicabili può prevenire spiacevoli sorprese e garantire una transazione equa per entrambe le parti.